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Promuovere l'inclusione: la responsabilità sociale nel mondo del lavoro
La Convenzione Quadro
La Convenzione Quadro mette in atto il D.lgs. n.276 del 10 settembre 2003, il quale all'articolo 14 dispone la stipula di convenzioni con i sindacati dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro, ma anche con le associazioni di assistenza e tutela delle cooperative e dei loro consorzi.
la Convenzione Quadro n.276 a supporto delle persone con disabilità
Articolo 14: Convenzioni per l’Inserimento delle Persone con Disabilità nel Mercato del Lavoro
L’Articolo 14 della Legge 68/1999, noto come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, rappresenta un elemento chiave per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Questo articolo permette alle aziende di stipulare convenzioni mirate con enti pubblici e privati per favorire l’inserimento lavorativo di individui con disabilità, contribuendo così a promuovere l’uguaglianza di opportunità nel mercato del lavoro.
Finalità delle convenzioni
Le convenzioni previste dall’Articolo 14 sono strumenti essenziali per facilitare l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Questi accordi hanno lo scopo di:
Promuovere l’inclusione sociale:
Garantendo che le persone con disabilità abbiano accesso a opportunità lavorative significative.
Supportare le aziende:
Offrendo incentivi e supporto per adeguare i posti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità.
Favorire l’occupazione stabile:
Creando condizioni di lavoro che consentano alle persone con disabilità di mantenere il loro impiego a lungo termine.
Le convenzioni previste per legge devono essere finalizzate all’integrazione di disabili o persone svantaggiate all’interno di cooperative sociali di tipo B, alle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro.
La scelta del personale, se pur appartenente alle categorie protette è fatta oculatamente nel rispetto della problematica di salute.
La scelta di stipulare convenzione art. 14 anche per aziende che pagano esoneri, in questo modo evitano di pagare e attivano invece un servizio utile.
Il disabile deve essere visto come forza lavoro non come elemento faticoso e penalizzante per l’azienda.
Come funziona
Convenzioni di Assunzione
La convenzione viene aperta tra cooperativa – azienda e provincia all’interno della stessa saranno calcolate la commessa e le spese e l’incarico dei singoli dipendenti.
Aprendo convenzione art. 14 a differenza della convenzione ex art.11 l’azienda adempie agli obblighi non assumendo direttamente il personale disabile ma facendolo attraverso la cooperativa con costi agevolati.
Vantaggi per le aziende
Le convenzioni previste dall’Articolo 14 sono strumenti essenziali per facilitare l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Questi accordi hanno lo scopo di:
Promuovere l’inclusione sociale:
Garantendo che le persone con disabilità abbiano accesso a opportunità lavorative significative.
Supportare le aziende:
Offrendo incentivi e supporto per adeguare i posti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità.
Favorire l’occupazione stabile:
Creando condizioni di lavoro che consentano alle persone con disabilità di mantenere il loro impiego a lungo termine.
Procedure per stipulare le Convenzioni
Per attivare una convenzione ai sensi dell’Articolo 14 le aziende devono:
Presentare una richiesta:
Rivolgersi agli uffici competenti per l’impiego o agli enti accreditati.
Definire i termini dell’accordo:
Stabilire le modalità di inserimento, il supporto necessario e gli obiettivi da raggiungere.
Implementare il piano:
Assicurare che le condizioni di lavoro siano adeguate e che le persone con disabilità ricevano il supporto necessario.
Cosa c'è da sapere
Nel caso di convenzioni per cui viene effettuata una sola assunzione da parte della cooperativa il disabile deve possedere il seguente requisito:
Nel caso vengano effettuate più assunzioni nell’ambito della stessa convenzione, dal secondo lavoratore si potranno assumere disabili appartenenti anche alle seguenti categorie: