
La Convenzione Quadro
In linea con la Convenzione Quadro n.276 del 10 Settembre 2003, all'art. 14, l'Azienda stipula convenzioni finalizzate all'inserimento di persone con disabilità all'interno del mercato del lavoro: la responsabilità sociale e la partecipazione attiva nel sostegno delle fasce considerate più deboli, è un impegno che ci assumiamo da sempre.
La Convenzione Quadro mette in atto il D.lgs. n.276 del 10 settembre 2003, il quale all'articolo 14 dispone la stipula di convenzioni con i sindacati dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro, ma anche con le associazioni di assistenza e tutela delle cooperative e dei loro consorzi.
Le convenzioni previste per legge devono essere finalizzate all’integrazione di disabili o persone svantaggiate all'interno di cooperative sociali di tipo B, alle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro.
La scelta di stipulare convenzione art. 14 anche per aziende che pagano esoneri, in questo modo evitano di pagare e attivano invece un servizio utile.
Il disabile deve essere visto come forza lavoro non come elemento faticoso e penalizzante per l'azienda.
La scelta del personale, se pur appartenente alle categorie protette è fatta oculatamente nel rispetto della problematica di salute.