La Convenzione Quadro

In linea con la Convenzione Quadro n.276 del 10 Settembre 2003, all'art. 14, l'Azienda stipula convenzioni finalizzate all'inserimento di persone con disabilità all'interno del mercato del lavoro: la responsabilità sociale e la partecipazione attiva nel sostegno delle fasce considerate più deboli, è un impegno che ci assumiamo da sempre.


La Convenzione Quadro mette in atto il D.lgs. n.276 del 10 settembre 2003, il quale all'articolo 14 dispone la stipula di convenzioni con i sindacati dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro, ma anche con le associazioni di assistenza e tutela delle cooperative e dei loro consorzi.


Le convenzioni previste per legge devono essere finalizzate all’integrazione di disabili o persone svantaggiate all'interno di cooperative sociali di tipo B, alle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro.


La scelta di stipulare convenzione art. 14 anche per aziende che pagano esoneri, in questo modo evitano di pagare e attivano invece un servizio utile.


Il disabile deve essere visto come forza lavoro non come elemento faticoso e penalizzante per l'azienda.


La scelta del personale, se pur appartenente alle categorie protette è fatta oculatamente nel rispetto della problematica di salute.

Come funziona

La convenzione viene aperta tra cooperativa - azienda e provincia all'interno della stessa saranno calcolate la commessa e le spese e l'incarico dei singoli dipendenti.

Aprendo convenzione art. 14 a differenza della convenzione ex art.11 l'azienda adempie agli obblighi non assumendo direttamente il personale disabile ma facendolo attraverso la cooperativa con costi agevolati.

Possiamo offrire diversi servizi per le vostre aziende .

Nel caso di convenzioni per cui viene effettuata una sola assunzione da parte della cooperativa il disabile deve possedere il seguente requisito:

  • Disabilità psichica o disabilità superiore al 79%.

Nel caso vengano effettuate più assunzioni nell’ambito della stessa convenzione, dal secondo lavoratore si potranno assumere disabili appartenenti anche alle seguenti categorie:

  • Disabili ultraquarantacinquenni
  • Disabili disoccupati da minimo 24 mesi
  • Disabili con invalidità dal 67% al 79%
  • Disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico

servizi

  • Pulizie condominiali e manutenzione aree verdi                    
  • Svuotatura cantine
  • Pulizie di locali uso uffici                        
  • Pulizie di supermercati                         
  • Pulizie di enti e comunità                       
  • Pulizie di capannoni industriali
  • Lavaggio meccanizzato di pavimenti                   
  • Pulizia di strade e parcheggi
  • Lavaggio moquette, divani e poltrone in stoffa                  
  • Lavaggio vetri e infissi
  • Ceratura metallizzata di pavimenti in P.V.C              
  • Manutenzione parquet
  • Manutenzione pavimenti in cotto fiorentino              
  • Cancellatura scritte murali
  • Vetrificazione piastrelle e marmi usurati              
  • Interventi di risanamento
  • Pulizie accurate di fine cantiere di ville e appartamenti 
  • Atomizzazione per insetti
  • Pulizie comuni, palestre e scuole